Art. 98.
(Personale del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie).

      1. In deroga all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, al fine di ottimizzare la capacità di risposta alle emergenze di sanità pubblica, il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie è autorizzato a stipulare fino a venti contratti triennali per consulenti di studi e ricerca.

      2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, per gli anni 2007, 2008 e 2009 per un importo complessivo annuo di 2 milioni di euro.